Statuto AIF

Statuto dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica ETS
In vigore dal 2 settembre 2022 a seguito dell’approvazione definitiva tramite referendum

Titolo I – Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione-scopo-sede-durata
Art. 2 – Finalità e attività

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art. 3 – Norme sull’ordinamento interno
Art. 4 – Associati
Art. 5 – Procedura di ammissione
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
Art. 7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

Titolo III – Organi sociali

Art. 8 – Organi dell’Associazione
Art. 9 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
Art. 10 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
Art. 11 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
Art. 12 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Art. 16 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
Art. 17 – Il Presidente: poteri e durata in carica
Art. 18 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
Art. 19 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
Art. 20 – Competenze dell’organo di controllo
Art. 21 – Revisione legale dei conti
Art. 22 – Responsabilità degli organi sociali

Titolo IV – Le Sezioni e i Gruppi di Lavoro

Art. 23 – Le Sezioni
Art. 24 – Organizzazioni di supporto alle Sezioni
Art. 25 – Gruppi di lavoro
Art. 26 – Organi di comunicazione

Titolo V – I libri sociali

Art. 27 – Libri sociali e registri

Titolo VI – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
Art. 29 – Risorse economiche
Art. 30 – Bilancio di esercizio

Titolo VII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 – Utilizzo della locuzione ETS generico
Art. 33 – Norme di rinvio

 

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TESTO DELLO STATUTO

TITOLO I – Costituzione e scopi


Art. 1 – Denominazione-scopo-sede-durata

  1. L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, costituita nel 1962, è un’associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di migliorare e rivalutare l’insegnamento della fisica e di contribuire ad elevare il livello della cultura scientifica in Italia.
  2. L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, identificata dall’acronimo “AIF” e di seguito indicata anche come “Associazione”, è un’associazione riconosciuta che rispetta le norme previste nel D. Lgs. n.117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e le norme del Codice Civile in tema di associazioni.
  3. L’Associazione ha un marchio depositato (Logo) le cui caratteristiche, insieme con le norme di utilizzo, sono contenute nel Regolamento Generale di cui al successivo art. 3 c. 3.
  4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.
  5. Essa opera in tutto il territorio nazionale ed internazionale.
  6. L’Associazione potrà istituire Sezioni locali in Italia e all’estero con le modalità previste all’art. 23 del presente Statuto.
  7. L’Associazione ha durata illimitata.


Art. 2 – Finalità e attività

  1. L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica è un’associazione apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
    a) migliorare e rivalutare l’insegnamento della fisica;
    b) contribuire ad elevare il livello della cultura scientifica in Italia;
    c) promuovere, coordinare e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività scientifiche, di ricerca, culturali e formative orientate alla conoscenza e diffusione della scienza ed in particolare della fisica.

  3. Le suddette finalità sono perseguite attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore (art. 5 c. 1):
    a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
    b) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
    c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
    d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
    e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l).

  4. L’esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:
    a) stampare e diffondere pubblicazioni a carattere didattico e culturale;
    b) diffondere informazioni e contenuti scientifici attraverso un proprio sito web; organizzare attività di aggiornamento e di formazione insegnanti;
    c) organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, manifestazioni scientifiche orientate all’insegnamento ed alla diffusione della fisica;
    d) organizzare seminari, convegni e congressi scientifici;
    e) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

  5. L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
  6. L’Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, per finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II – Norme sul rapporto associativo


Art. 3 – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 c. 3 lettera c del presente Statuto in materia di versamento della quota sociale.
  3. Il Regolamento Generale dell’Associazione disciplina le relazioni tra gli Organi di gestione dell’Associazione, i soci, le Sezioni e i Gruppi di lavoro, allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell’Associazione stessa; in esso sono contenute le norme di attuazione del presente Statuto.


Art. 4 – Associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto da lui delegato.
  3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
  4. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
    soci ordinari: soci persone fisiche che partecipano e contribuiscono con regolarità all’attività realizzata dall’Associazione;
    soci onorari: soci persone fisiche che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno all’attività della Associazione, contribuendo in modo eminente a conseguire gli scopi che essa si propone;
    soci collettivi: sono le scuole, gli istituti, gli enti, che sono rappresentati dal legale rappresentante o persona da lui delegata espressamente;
    soci aggregati: soci persone fisiche che aderiscono all’Associazione tramite altre Associazioni o studenti, secondo le modalità contenute nel Regolamento Generale.

  5. La condizione di associato, salvo che per i soci onorari, richiede il regolare versamento di una quota associativa, come specificato al successivo art. 6.


Art. 5 – Procedura di ammissione

  1. Chiunque abbia interesse ad aderire all’Associazione presenta domanda, secondo la procedura prevista nel Regolamento Generale, al Consiglio Direttivo che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati di cui all’art. 27.
  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Sul ricorso si pronuncia in modo definitivo l’Assemblea ordinaria in occasione della prima convocazione utile. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. La nomina a socio onorario è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Non possono essere proclamati più di due soci onorari all’anno. La qualifica di socio onorario è a vita.


Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, con i limiti previsti dall’art. 12 c. 3 del presente Statuto;
    b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    c) esaminare i libri sociali.

  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea, che è disciplinato dall’art. 12 c. 2 del presente Statuto.
  3. Gli associati hanno il dovere di:
    a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome; analogamente si dovrà agire in modo corretto nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    b) rispettare lo Statuto, il Regolamento generale e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    c) versare la quota associativa, quando dovuta, entro il 31 gennaio di ogni anno nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

  4. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa dovuta.
  5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili. Non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.
  6. Il Regolamento generale delinea i limiti previsti per i soci in stato di morosità.


Art. 7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde per:
    a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso;
    b) mancato pagamento della quota associativa entro i termini fissati nel Regolamento Generale.
    L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.

  2. L’associato può essere escluso dall’Associazione per:
    a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità, ovvero aver assunto comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro e il buon nome.

  3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Sull’appello si pronuncia in modo definitivo l’Assemblea ordinaria in occasione della prima convocazione utile. All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
  4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III – Organi sociali


Art. 8 – Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
    a) l’Assemblea dei soci;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) il Presidente;
    d) l’Organo di controllo, se nominato.

  2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  3. Le cariche sociali, ad esclusione dell’organo di controllo eventualmente nominato, non ammettono alcuna retribuzione.


Art. 9 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata:
    a) su richiesta motivata di almeno 3 membri del Consiglio Direttivo;
    b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.
    Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati il Consiglio Direttivo procede in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

  3. La convocazione deve essere spedita agli associati tramite lettera o email oppure pubblicata sul sito web dell’Associazione, almeno 20 giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno stabilito in precedenza dal Consiglio Direttivo. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
  4. L’Assemblea è presieduta da un associato nominato dall’Assemblea stessa su proposta del Presidente dell’Associazione.
  5. Il Consiglio Direttivo fissa di volta in volta le modalità di svolgimento dell’Assemblea e quelle per le votazioni. L’intervento all’assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione.
    L’espressione del voto è possibile anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, come stabilito dal comma 4 del art. 24 del Codice Terzo Settore. Non è ammesso il voto per delega.

  6. Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi di controllo e revisori dei conti è sempre ammesso anche il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota come stabilito dal comma 4 del art. 24 del Codice Terzo Settore e garantire la segretezza del voto quando dovuta.
  7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale approvato è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.


Art. 10 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
    a) approvare il bilancio di esercizio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
    b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo integrato dalle proposte assembleari;
    c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    d) eleggere e revocare il Presidente, il Vicepresidente dell’Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo;
    e) revocare l’eventuale Consigliere di diritto, di cui all’art. 13 c. 2 del presente Statuto;
    f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    g) approvare il Regolamento Generale predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione e deliberare sulle proposte di modifica dello stesso;
    h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    i) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
    j) deliberare sulla nomina a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo.

  2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.


Art. 11 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
    a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
    c) deliberare in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione.
    I soci dovranno essere informati sui motivi dell’Assemblea straordinaria con un preavviso di almeno 20 giorni.

  2. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 10% degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 25% degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.


Art. 12 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
  2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempreché essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
    Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

  3. Il diritto di voto è automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi mentre non spetta il diritto di elettorato passivo. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
  4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.


Art. 13 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da 9 membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e l’eventuale Consigliere di diritto di cui al comma successivo.
  2. Il Presidente uscente fa parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio successivo. La carica di Consigliere di diritto deve essere accettata almeno tre mesi prima della data prevista per l’Assemblea dei soci. L’accettazione, di cui deve essere data comunicazione sulla stampa dell’Associazione, implica l’impossibilità di accettare qualsiasi carica elettiva in seno al Consiglio Direttivo. Il Consigliere di diritto collabora strettamente col Presidente e fornisce tutte le indicazioni utili per garantire la continuità nella vita dell’Associazione. Qualora il Presidente uscente rinunci o non possa essere Consigliere di diritto, l’Assemblea dei soci elegge tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente in carica può essere confermato una sola volta; dopo due mandati consecutivi è escluso per due mandati dalla Presidenza e dalla Vicepresidenza.
  4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. Il mandato di un Consiglio Direttivo dura 3 anni. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo sono eleggibili per un totale di 5 mandati consecutivi; questa norma vale anche per il Consigliere di diritto.


Art. 14 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente non meno di tre volte all’anno ed ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
  3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Consigliere che ha maggiore anzianità di presenza nel direttivo e in subordine quello di maggiore età anagrafica.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
  6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.


Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, determina nei suoi dettagli il programma delineato dall’Assemblea dei soci, e ne cura la realizzazione ed in particolare ha il compito di:
    a) redigere il bilancio di esercizio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale dell’attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    c) approvare le proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria;
    d) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    e) nominare fra i propri membri il Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni di cui all’art. 23 del presente Statuto, il Segretario e l’eventuale Tesoriere dell’Associazione;
    f) esprimere un parere in merito alla scelta delle figure di supporto di cui all’art. 17 c. 4 lettera f, da parte del Presidente;
    g) affidare, tra i soci in regola, gli incarichi di Responsabile per ciascun Gruppo di lavoro di cui all’art. 25 del presente Statuto;
    h) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
    i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    j) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare e le modalità di versamento;
    k) esaminare periodicamente la situazione amministrativa dell’Associazione;
    l) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
    m) sostituire il Consigliere che, senza gravi e documentati motivi, in dodici mesi non abbia partecipato ad almeno metà delle riunioni, o che sia mancato a tre riunioni consecutive;
    n) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
    o) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
    p) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
    r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
    s) proporre all’assemblea la nomina a socio onorario.

  2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  3. Il Segretario cura i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio stesso o dal Presidente.
  4. Il Tesoriere, qualora nominato, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’amministrazione finanziaria dell’Associazione. Le cariche di Segretario e Tesoriere non sono incompatibili.


Art. 16 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:
    a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
    c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 13 c. 4 del presente Statuto;
    d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 7 del presente Statuto.

  2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo, secondo la graduatoria delle elezioni, alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente; ai fini del computo dei 5 mandati consecutivi, di cui all’art. 13 c. 5, questo periodo equivale ad un mandato completo. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.
  3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o, ancora, il Consigliere che ha maggiore anzianità di presenza nel direttivo o quello di maggiore età anagrafica, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 8 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo, che dovrà tenersi tra il 30° e il 60° giorno dalla data della lettera di convocazione.
    Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri decaduti rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Art. 17 – Il Presidente: poteri e durata in carica

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, oltre a detenerne la disponibilità del nome e del logo di cui all’art. 1 commi 2 e 3. È il Responsabile della comunicazione dell’Associazione in tutte le sue forme.
  2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.
  3. Il Presidente dura in carica nei 3 anni di mandato del Consiglio Direttivo e può essere confermato una sola volta; successivamente è escluso per due mandati dalla Presidenza e dalla Vicepresidenza.
  4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 10 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    d) convocare l’Assemblea degli associati, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, sovrintendendo alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione; per questo può organizzare un ufficio amministrativo, di cui è responsabile;
    e) promuovere iniziative atte a favorire l’attività e lo sviluppo dell’Associazione;
    f) sentito il parere del Consiglio Direttivo, può scegliere, tra i membri di questo o tra i soci regolarmente iscritti, le necessarie figure di supporto, quali un Direttore Responsabile per la stampa, un Responsabile per la parte informativa del sito Web, altri responsabili per diverse funzioni. In ogni momento il Presidente può revocare questi mandati;
    g) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
    h) curare la parte informativa sulla vita dell’Associazione.

  5. Il Presidente ha libertà di spesa per una somma pari a quanto stabilito da specifica delibera del Consiglio Direttivo. Le spese effettuate dovranno in ogni caso essere rendicontate annualmente al Consiglio Direttivo.
  6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere, secondo la norma dell’art. 14 c. 4.


Art. 18 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

  1. La carica di Presidente si perde per:
    a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
    c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 13 c. 4 del presente Statuto;
    d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 7 del presente Statuto.

  2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma subentrerà il Vicepresidente e, in subordine, il Consigliere che ha ricevuto più voti nell’ultima Assemblea elettiva. Si procede in modo analogo se si rende vacante la Vicepresidenza. Il Presidente ed il Vicepresidente così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato. Sia il Presidente dimissionario sia il Vicepresidente dimissionario hanno diritto a conservare il posto di Consigliere; al Presidente dimissionario non può essere attribuita la carica di Vicepresidente, anche se egli risultasse il Consigliere con più voti.


Art. 19 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

  1. L’organo di controllo, qualora debba essere nominato, può essere monocratico o formato da 3 membri, eletti dall’Assemblea contestualmente con il Consiglio Direttivo; i membri dell’organo di controllo non possono essere soci A.I.F.
  2. L’organo di controllo rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
  3. Se organo collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.
  4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno degli organi dell’Associazione. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c. 2 del Codice Civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.


Art. 20 – Competenze dell’organo di controllo

  1. È compito dell’organo di controllo:
    a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
    c) esercitare il controllo contabile;
    d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
    e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
    f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

  2. Nei casi previsti dall’art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
  3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


Art. 21 – Revisione legale dei conti

  1. Il Collegio dei Revisori legali dei conti, qualora nominato, può essere formato da uno o da tre componenti, eletti dall’Assemblea contestualmente con il Consiglio Direttivo, non necessariamente fra gli associati. Tutti i componenti del collegio dei revisori devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
  2. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
  3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
  4. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale.
  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Collegio dei Revisori decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla loro sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  6. Il componente del Collegio dei Revisori deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.


Art. 22 – Responsabilità degli organi sociali

  1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione risponde soltanto l’ente con il proprio patrimonio.
  2. I componenti del Consiglio Direttivo e quelli dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO IV – Le Sezioni e i Gruppi di Lavoro


Art. 23 – Le Sezioni

  1. Per favorire la vita associativa e la realizzazione in ambito territoriale delle iniziative di cui all’art. 2 del presente Statuto, è ammessa la costituzione di Sezioni locali dell’Associazione, dotate di autonomia organizzativa e amministrativa entro i limiti previsti dal presente articolo e dal Regolamento Generale. A tal fine, in qualunque località si trovino o si possano facilmente riunire almeno otto soci, questi possono costituirsi in Sezione con proprio Regolamento interno, che non dovrà essere in alcun punto in contrasto col presente Statuto né con il Regolamento Generale dell’Associazione.
  2. Il Regolamento Generale dovrà indicare i criteri di adesione dei soci alla Sezione e le modalità per la convocazione dell’Assemblea annuale di Sezione, per l’elezione del Segretario e la durata del suo incarico, per l’approvazione dell’eventuale bilancio.
  3. Il Segretario di Sezione ha il compito preminente di guidare l’attività della Sezione e mantenere il necessario collegamento con il Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni fissate nel Regolamento Generale dell’Associazione. Ogni anno, entro la data fissata dal Consiglio Direttivo, il Segretario trasmette allo stesso Consiglio Direttivo l’elenco dei soci aderenti alla Sezione e il verbale dell’Assemblea annuale, contenente una relazione sull’attività svolta nell’anno e copia dell’eventuale bilancio.
  4. Per lo svolgimento delle proprie attività locali, le Sezioni possono dotarsi di proprio Codice Fiscale ed hanno inoltre facoltà di iscrizione a pubblici registri previa autorizzazione formale da parte del Consiglio Direttivo.
  5. Iniziative di carattere non locale, anche se coordinate dall’eventuale Organizzazione di supporto di cui all’articolo successivo, devono essere svolte d’intesa con il Consiglio Direttivo dell’A.I.F.
  6. Il Consiglio Direttivo può intervenire nella vita della Sezione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l’opportunità, emanando, se del caso, opportune disposizioni vincolanti. Avverso tali disposizioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, con le stesse modalità di cui all’art. 7 c. 3 del presente Statuto.
  7. Nei comuni con più di 300 mila abitanti possono operare due Sezioni distinte, purché ciascuna abbia almeno 25 soci.
  8. Il Regolamento Generale disciplina le azioni da seguire nel caso di scioglimento di una Sezione o per iniziativa propria o a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 24 – Organizzazioni di supporto alle Sezioni

  1. Per attuare quelle iniziative che lo status giuridico delle Sezioni non permette, i membri di una singola Sezione possono costituire un’Organizzazione di supporto che può avere forma associativa o qualunque altra natura prevista dalla normativa vigente.
  2. L’Organizzazione di supporto è di ausilio alla Sezione di riferimento per le azioni finalizzate all’attuazione di iniziative locali gestite dalla Sezione. Può accedere, così, a finanziamenti o partecipare a bandi anche nazionali o sovrannazionali rivolti ad attività locali.
  3. L’Organizzazione di supporto deve:
    a) essere composta esclusivamente da associati AIF della Sezione di riferimento;
    b) gestire la propria attività conformandosi allo Statuto ed al Regolamento Generale dell’AIF;
    c) avere come rappresentante legale il segretario della Sezione;
    d) sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’AIF il proprio assetto organizzativo, prima di procedere alla sua formale costituzione;
    e) trasmettere annualmente al Consiglio Direttivo dell’AIF copia del bilancio approvato.


Art. 25 – Gruppi di lavoro

  1. Per promuovere e gestire particolari iniziative di lungo periodo o per sviluppare specifiche aree di interesse, su iniziativa del Consiglio Direttivo o di un insieme di almeno 5 soci in regola con il versamento della quota associativa, possono essere istituiti dei Gruppi di lavoro, il cui Responsabile è nominato a norma dell’art. 15 c. 1 lettera f del presente Statuto.
  2. Entro 30 giorni dall’atto di costituzione del Gruppo, il Responsabile presenta al Consiglio Direttivo un piano programmatico di lavoro.
  3. Una volta l’anno, entro la data fissata dal Consiglio Direttivo, i Responsabili dei Gruppi di lavoro presentano al Presidente una relazione sull’attività svolta e il programma di attività previste per l’anno successivo.


Art. 26 – Organi di comunicazione

  1. L’Associazione pubblica una rivista, inviata gratuitamente a tutti i soci secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale e gestisce il sito web dell’Associazione, della quale un’area è riservata ai soci.
  2. Sia la rivista che l’area riservata del sito web sono organi ufficiali di comunicazione con i soci, in particolare per quanto previsto nel presente Statuto.
  3. Della rivista e di ogni altra attività editoriale rispondono il Presidente e i Responsabili da lui appositamente nominati. Della parte informativa sulla vita dell’Associazione è comunque responsabile il Presidente.

TITOLO V – I libri sociali


Art. 27 – Libri sociali e registri

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
    a) il libro degli associati;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo se nominato;
    e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio


Art. 28 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
    a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione;
    b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
    c) dalle risorse economiche elencate nel successivo art. 29;
    d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

  2. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art. 29 – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    a) quote associative;
    b) contributi annuali e straordinari degli associati;
    c) contributi pubblici e privati;
    d) donazioni e lasciti testamentari;
    e) rendite patrimoniali;
    f) attività di raccolta fondi;
    g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
    i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.


Art. 30 – Bilancio di esercizio

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio


Art. 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali


Art. 32 – Utilizzo della locuzione ETS generico

  1. A decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’acronimo “ETS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale.
  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Associazione per l’Insegnamento della Fisica ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


Art. 33 – Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e dal Regolamento Generale dell’Associazione, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.