Addio alla formazione insegnanti?

di Alberto Meroni, presidente AIF

Nei giorni in cui si discute della rimozione del fisico Battiston dall’ASI, in pentola bolle anche un’altra questione importante: la “modifica” prevista nella legge di bilancio 2019 (articolo 58) del percorso di formazione insegnanti FIT.

Non voglio qui entrare nel merito dei pro e dei contro della legge che lo ha istituito ma sottolineare alcuni punti generali.

  1. A mio parere non è saggio intervenire su un argomento importante quale la formazione insegnanti con una operazione di patchwork come quella posta in essere.
  2. Art. 58.
    (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)
    1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 3 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
    b) all’articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
    c) all’articolo 2:
    1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
    2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
    3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;
    4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
    d) all’articolo 3:
    1) al comma 1, le parole: «all’accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
    2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;
    3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;
    [...]

    [Testo completo del DDL]

  3. La formazione degli insegnanti non può essere riportata a quella che era (o meglio a quello che non era) 20 anni fa.
    Per il corso di laurea in fisica, indirizzo didattico, di quei tempi  la formazione specifica era ridotta a due o tre esami su 18, senza nessun tirocinio. Ora  24 crediti, tanti quanti i crediti totali riservati in alcune Università agli insegnamenti di Analisi, dei 180 di una laurea triennale. Una laurea specialistica ne prevede 120.
    Deve prevedere una parte importante, specifica, come è in tutto il resto d’Europa ormai da molti anni, riguardante il lavoro che andrà a fare. Non basta sapere – nel nostro caso – la fisica per essere un buon insegnante. E non ci si può affidare alla buona indole o al buon senso del futuro insegnante. La sua idoneità a tale ruolo deve essere accertata prima e in questa fase deve essere fornito di tutti gli strumenti specifici necessari per tale professione.
  4. Sarebbe il caso che la scuola smettesse di essere un territorio di scontro in cui il vincitore di adesso disfa quanto fatto dal predecessore. Sarebbe poi anche meglio se, oltre ad  ascoltare tutti gli altri, quando si legifera sull’argomento, si ascoltasse anche l’opinione di coloro che nella scuola entrano tutti i giorni e di coloro che di formazione degli insegnanti si occupano.

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